PREMESSA
La prima attuazione del decreto Salva Italia da parte dei singoli Tribunali non prevedeva ancora l’udienza da remoto ex art 83 comma 7 lettera f DL 18 / 20 .
Magistratura ed avvocatura hanno dunque collaborato per detta regolamentazione delle udienze telematiche e da remoto. Già nella seduta straordinaria del 26 marzo 2020, il CSM aveva dato parere in ordine alle misure per contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-19 in materia di giustizia civile. In tale seduta il CSM si era occupato della regolamentazione dell’ art 83 e particolarmente delle disposizioni contenute nell’ art. 83 comma 7 lettere h) e f) cioè le udienze telematiche e da remoto fornendo qualche interpretazione.
In data odierna il CSM ha trasmesso al CNF un protocollo per lo svolgimento delle udienze virtuali e di quelle con trattazione scritta che suggerisce linee guida, uniche per tutto il territorio nazionale, che saranno di massima utilità per tutti i Tribunali.
Quanto al processo da remoto sono state previste una serie di formalità atte a garantire l’effettività del contraddittorio e della presenza delle parti. Compito dell’avvocatura sarà quello della sensibilizzazione all’uso dei dispositivi informatici al fine di non perdere l’occasione di celebrare le udienze nella stanza/udienza virtuale
Di seguito pubblichiamo l’ALLEGATO n. 1 riguardante:
PROPOSTA DI PROTOCOLLO PER UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO (ex art. 83 lett. f) D.L. 18/2020)
– Lette le previsioni dell’art. 83 D.L. 18/2020 (in via di conversione: vedi disegno di legge Senato della Repubblica n 1766 di conversione del D.L. 18/2020) in merito allo svolgimento dell’udienza tramite collegamenti da remoto, nonché i provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020 ed il vademecum DGSIA per l’accesso e l’uso della cd. stanza virtuale.
– Letta la delibera CSM 186 VV 2020 dell’11.3.2020, che raccomanda l’adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell’avvocatura.
– Letti i provvedimenti organizzativi inviati dai capi degli uffici e preso atto della diversità delle soluzioni proposte per la regolamentazione di quanto previsto dall’art.3 co.2 lett. f) D.L. n. 11/2020, come richiamato dall’art. 83 D.L. n. 18/2020.
– Ritenuto che, al fine di garantire lo svolgimento dell’udienza con “modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti” è opportuno individuare soluzioni condivise con l’avvocatura e con DGSIA, sì da offrire una cornice di riferimento uniforme per i protocolli che potranno essere assunti in sede locale, per la durata del periodo emergenziale
Ciò premesso, si conviene quanto segue
1) Invito e convocazione delle parti all’udienza da remoto.
L’art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che “Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento”.
1. Prima dell’udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.
2. Il provvedimento conterrà l’espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l’espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l’indirizzo telematico dell’aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell’udienza.
3. I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell’applicativo utilizzato
4. Verrà predisposto dal gruppo di lavoro “modelli consolle CSM/DGSIA/CNF” un modello standard di provvedimento integrato in consolle (con indicazione di giorno, ora e link per collegamento e l’avvertimento di cui al punto 2) a supporto del lavoro dei giudici, sempre liberamente adattabile.
5. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati
6. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “udienza da remoto”.
7. Verranno predisposti dal CNF e messi a disposizione degli avvocati modelli uniformi per eventuali istanze per la trattazione (anche da remoto o cartolare) dei procedimenti trattabili previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell’art. 83 comma 3 lett. a) del D.L. n. 18/2020 ovvero per la richiesta di rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dal medesimo articolo, possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti.
2. Svolgimento dell’udienza da remoto.
L’art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che “il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”
Nel verbale di udienza il giudice:
1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);
2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell’udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell’udienza contenente il link di collegamento;
4. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell’udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l’uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell’udienza;
5. ove possibile, la gestione dell’avvio e dello svolgimento dell’udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, utilizzando la “consolle d’udienza” potrà curare anche la verbalizzazione;
6. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l’eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice – e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l’uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;
7. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l’udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d’udienza contenente il disposto rinvio;
8. al termine dell’udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all’udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell’udienza stessa mediante l’applicativo è avvenuto regolarmente;
9. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell’udienza stessa;
10. se all’esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l’ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l’udienza da remoto (per l’ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l’accordo dei procuratori delle parti, l’ora della prosecuzione dell’udienza da remoto tramite l’uso dell’applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all’oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari);
AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE DA REMOTO, D.G.S.I.A.:
A) garantisce, con effettività e tempestività, l’assistenza tecnica necessaria ai singoli magistrati o ai cancellieri che assistono il giudice in udienza anche tramite n. verde 800 868 444;
B) garantisce ai magistrati togati (inclusi i MOT) ed onorari le dotazioni hardware e software necessarie alla trattazione delle controversie con collegamento da remoto;
C) verifica che sia pervenuto il link relativo all’avvio della “stanza virtuale” a tutti i magistrati, MOT in tirocinio, tirocinanti, onorari, cancellieri; per l’ipotesi che sia stata smarrita la mail del 10.3.2020 dalla casella supportosistemistico.dgsia@giustizia.it con cui DGSIA comunicava il link per l’accesso alla stanza virtuale, ciascuno potrà farne richiesta scrivendo all’indirizzo info-PCT
D) avvisa tempestivamente del malfunzionamento della rete per il necessario rinvio delle udienze.
-> clicca qui per scaricare il pdf con la delibera CNF del 26/3/20;
Lascia un commento