In questo articolo https://www.cameracivilecosenza.it/2020/03/28/linee-guida-agli-uffici-giudiziari-in-ordine-allemergenza-covid-19/ è stato anticipato che il CSM, ieri, ha trasmesso al CNF, un protocollo 1) delle udienze virtuali e 2) con trattazione scritta, valido per tutto il territorio nazionale, finalizzato a consentire ai Tribunali di ‘riavviare’ la giustizia, per come noto paralizzata dagli stop dettati a cura dei DPCM e soprattutto dei DL nn. 12 e 18/20, emanati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19.
Nell’allegato 1) le LINEE GUIDA del CSM cercano di disciplinare lo svolgimento delle udienze ‘indifferibili’ attraverso la virtualizzazione delle sedute (udienza da remoto) con la piattaforma software Microsoft Team di cui sono dotati i computer del Ministero della Giustizia (per come suggerito dal DGSIA). Allo scopo di aiutarvi nella configurazione del programma, vi segnaliamo le guide presenti su questi indirizzi:
2) – https://www.cameracivilecosenza.it/wp-content/uploads/2020/03/udienzevirtuali_Teams_V03.pdf ;
3) Come configurare Microsoft Teams – Iapicca.com Blog sul PCT
Nell’allegato 2) invece, vengono disciplinate le udienze civili da tenere solo in seguito a TRATTAZIONE SCRITTA, cioè con scambio, che dovrà avvenire sempre a mezzo deposito di busta telematica, di comparse e verbali di precisazione, SENZA LA PRESENZA DEI DIFENSORI!
Di seguito pubblichiamo l’ALLEGATO n. 1 riguardante:
PROPOSTA DI PROTOCOLLO PER UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA ex art. 83 lettera h) DL 18/20
Lette le previsioni dell’art. 83 D.L. 18/2020, secondo cui “…Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: … h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.”
si conviene quanto segue
ATTIVITA’ PRELIMINARI ALL’UDIENZA
1) Il giudice dispone che l’udienza venga svolta secondo le modalità previste dall’art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “trattazione scritta”;
3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di “svolgimento” delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo;
4) l’udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato “fuori udienza” il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all’ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;
5) il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i termini di legge per l’assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l’indicazione della data dell’udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori;
6) I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
7) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;
8) per i magistrati onorari lo svolgimento dell’udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).
CONTRIBUTI CSM e CNF
– Verranno predisposti e diffusi dal gruppo di lavoro “modelli consolle CSM/DGSIA/CNF” modelli appropriati per metterli a disposizione dei giudici attraverso la rete dei RID e la pubblicazione sul sito del CSM.
– Verranno predisposti dal CNF e messi a disposizione degli avvocati modelli uniformi per la richiesta al giudice di procedere alla trattazione scritta dell’udienza ai sensi dell’art. 83 comma 7 lett. h).
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